
La Prima Sezione della Corte Suprema di Giustizia (SCJ) ritiene che la forza maggiore o il caso fortuito costituiscano una causa di esenzione dalla responsabilità in materia contrattuale quando un evento al di fuori del controllo del debitore, che non poteva essere ragionevolmente previsto al momento della stipula del contratto e i cui effetti non possono essere evitati, impedisca a quest’ultimo di adempiere al proprio obbligo.
Il criterio giurisprudenziale stabilito con sentenza n. SCJ-PS-23-2229 in data 31 ottobre 2023, conferma gli articoli 1147 e 1148 del Codice Civile della Repubblica Dominicana. Il primo stabilisce che “il debitore di un’obbligazione non sarà condannato al risarcimento dei danni quando l’inadempimento – debitamente giustificato – sia dovuto a cause estranee alla sua volontà e a lui non imputabili”.
Inoltre, l’articolo 1148 di tale testo legislativo stabilisce che “non è possibile richiedere il risarcimento dei danni quando, a causa di forza maggiore o di caso fortuito, il debitore si è trovato nell’impossibilità di adempiere all’obbligo che gli incombeva, oppure ha compiuto un atto che gli era vietato”.
Per esonerare il debitore dalla responsabilità in materia contrattuale è necessario: a) un fatto imprevisto, ovvero quando non si possa affermare che quanto sta accadendo in quel momento fosse prevedibile osservando la realtà, tenendo conto di criteri ragionevoli basati sulle conseguenze che derivano da un fatto in circostanze normali; b) un fatto irresistibile, ovvero quando risulta inevitabile e insormontabile per il debitore dell’obbligazione, rendendo ragionevolmente impossibile l’adempimento della stessa.
Inoltre, c) si deve trattare di un fatto giuridicamente estraneo al debitore, ovvero senza alcun contributo o colpa da parte del convenuto e, infine, d) deve essere dimostrata la natura imprevista o irresistibile dell’evento e, con ciò, la dovuta diligenza del debitore.
“Di conseguenza, affinché il debitore di un’obbligazione possa giustificare la mancata consegna della cosa promessa, deve dimostrare l’esistenza di un fatto che costituisca un’impossibilità materiale al trasferimento della cosa; in altre parole, non è sufficiente che vi sia una pandemia o uno stato di emergenza in quanto tale, ma ha fatto tutto il possibile per poter effettuare la consegna e, ciononostante, non è riuscito a portarla a termine a causa di un ostacolo che non ha potuto superare, il quale deve, comunque, essere dimostrato”, come indicato nella sentenza.
Per consultare la sentenza emessa dai giudici Pilar Jiménez Ortiz (presidente), Justiniano Montero Montero, Samuel Arias Arzeno, Vanessa Acosta Peralta e Napoleón R. Estévez Lavandier, cliccare sul seguente link: https://poderjudicial.gob.do/wp-content/uploads/2023/12/SCJ-PS-23-2229.pdf
