
La Seconda Sezione della Corte Suprema di Giustizia (SCJ) ritiene che la richiesta di estradizione debba essere presentata per via diplomatica e che i documenti a sostegno della richiesta debbano contenere l’indicazione precisa del fatto contestato, la data e il luogo in cui è stato commesso, nonché i dati o le informazioni necessarie per verificare l’identità della persona ricercata.
La prassi della sezione, competente in materia penale, è stabilita nelle risoluzioni n. 001-022-2022-SRES-01192 e 001-022-2022-SRES-01204 relative ai procedimenti di estradizione riguardanti una cittadina e un cittadino ai quali i giudici hanno concesso la libertà incondizionata.
Nel caso della cittadina, i giudici hanno ritenuto che la richiesta non fosse stata presentata per via diplomatica, ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del trattato di estradizione sottoscritto tra il governo della Repubblica Dominicana e il governo della Repubblica Federativa del Brasile.
Per quanto riguarda il cittadino, invece, la corte ne ha ordinato la liberazione incondizionata e la restituzione dei suoi beni, poiché il paese richiedente (gli Stati Uniti) non ha dimostrato l’identità del cittadino oggetto della richiesta di estradizione; pertanto, la sua consegna violerebbe i suoi diritti fondamentali, quali la libertà, l’effettiva tutela giurisdizionale e il giusto processo.
“In questa prospettiva, vale la pena sottolineare che non è sufficiente che lo Stato richiedente sia convinto dell’identità della persona ricercata, ma che, inoltre, debba ottemperare fedelmente a quanto stabilito dal trattato di estradizione in vigore e fornire tutta la documentazione pertinente che consenta di identificare in modo inequivocabile la persona ricercata; cosa che nel caso in esame non è avvenuta”, precisa la risoluzione.
Per leggere le delibere, consultare i documenti PDF allegati a questo post:
Delibera n. 001-022-2022-SRES-01204
