
Le Sezioni Riunite della Suprema Corte di Giustizia hanno assunto come orientamento giurisprudenziale che, se dopo la pubblicazione della sentenza di divorzio una delle parti non agisce in giudizio per la divisione nel termine di due anni stabilito dall'articolo 815 del Codice Civile, si presume che la divisione avvenga a favore di chi mantenga i beni in possesso, sulla base dell'abbandono o della rinuncia inequivocabile ai propri diritti rispetto ai beni della comunione.
Ha ribadito altresì il principio enunciato secondo cui nessuno può essere obbligato a rimanere nello stato di comunione ereditaria oltre quanto previsto e consentito dalla legge.
Mediante la sentenza n. SCJ-SR-23-0001, in data 22 febbraio 2023, le Sezioni Riunite sostengono che il mancato esercizio del diritto di agire in giudizio per la divisione comporta una sanzione per il suo titolare, consistente nella perdita della facoltà di rivendicare il proprio diritto dinanzi alle autorità competenti.
“In effetti, queste Sezioni Riunite, al fine di preservare l'unità della giurisprudenza nazionale, abbandonano il criterio finora sostenuto sulla non applicabilità della prescrizione estintiva contemplata dal suddetto articolo 815 del Codice Civile, per adottare il ragionamento esposto dalla Prima Sezione di questa Suprema Corte di Giustizia, mediante la sentenza 2170/2021, nel senso di ammettere che la suddetta prescrizione si applichi anche agli immobili registrati, in quanto risulta più adeguato alla corretta interpretazione della legge che disciplina la materia.”
In tal senso, le Sezioni Riunite accolgono il ricorso contro la sentenza civile n. 449-2018-SSEN-00154, emessa dalla Camera Civile e Commerciale della Corte d'Appello del Dipartimento Giudiziario di San Francisco de Macorís, in data 10 luglio 2018, e di conseguenza restituiscono la causa e le parti allo stato in cui si trovavano prima che fosse emessa la suddetta sentenza e, per il prosieguimento del giudizio, le rinviano dinanzi alla Camera Civile e Commerciale della Corte d'Appello del Dipartimento Giudiziario di La Vega, con le medesime attribuzioni.
La decisione è firmata dai magistrati Luis Henry Molina Peña (che presiede), Pilar Jiménez Ortiz, Francisco A. Jerez Mena, Manuel Alexis Read Ortiz, Nancy I. Salcedo Fernández, Justiniano Montero Montero, Rafael Vásquez Goico, Napoleón R. Estévez Lavandier, Samuel A. Arias Arzeno, María G. Garabito Ramírez, Moisés A. Ferrer Landrón e Francisco A. Ortega Polanco.
La sentenza, contenente una domanda di divisione dei beni tra ex coniugi, è stata emessa con il voto discente dei giudici Justiniano Montero Montero, Moisés Ferrer Landrón e Francisco Ortega Polanco.
La posizione dissenziente sostiene che l'articolo 815 del Codice Civile non trova applicazione in materia di immobili registrati, dove prevale come regola l'istituto dell'imprescrittibilità, ai sensi della legge sulla registrazione immobiliare, la quale concepisce come principio che il possesso in alcun modo genera diritto; permettere la perdita di un diritto registrato in tali condizioni è contrario alla natura costituzionale che ne protegge il nucleo duro, ai sensi dell'articolo 51 della Costituzione, il che aprirebbe la strada a una situazione di attacco alla sicurezza giuridica di cui lo stesso Stato domenicano è garante.
Allo stesso modo, la posizione di minoranza sostiene che si tratta di una palese violazione che contrasta con più di un secolo di evoluzione legislativa e giurisprudenziale a favore della imprescrittibilità dei diritti reali immobiliari registrati, la quale si estende incontestabilmente all'azione di divisione la cui esistenza risale al 1920, con la sanzione dell'Ordine Esecutivo 511 di quell'anno. In tal senso, concepire tale nozione di prescrizione implica indubbiamente aprire la strada alla perdita di un diritto istituzionalmente protetto dall'ordinamento normativo.
Accedi alla sentenza integrale al seguente link: https://bit.ly/3ZdwTem
