
La Terza Sezione della Corte Suprema di Giustizia ritiene che, ai sensi dell’articolo 16 del Codice del Lavoro e dei relativi regolamenti, spetti al datore di lavoro dimostrare, sulla base di registri, fogli di paga, cartelli, libri dei salari e delle giornate lavorative, se la retribuzione percepita da un lavoratore e il contributo versato alla Tesoreria della Previdenza Sociale (TSS) siano inferiori all’importo da lui dichiarato.
“È opportuno precisare che spetta al datore di lavoro dimostrare la giusta causa del licenziamento; la prova della giusta causa del licenziamento deve essere fornita in ogni grado di giudizio, vale a dire sia in primo grado che in appello”, sottolinea la sentenza.
Nella sua sentenza SCJ-TS-23-1171, in data 20 ottobre 2023, il tribunale sottolinea che “la giurisprudenza è unanime nel ritenere che la determinazione dell’importo della retribuzione di un lavoratore ricorrente per il pagamento delle prestazioni lavorative sia una questione di fatto di competenza dei giudici di merito, che sfugge al controllo della Corte di cassazione, a meno che, nel farlo, essi non commettano una distorsione dei fatti”.
Allo stesso modo, la giurisprudenza stabilisce che, per determinare l’importo della retribuzione ai fini del pagamento delle indennità di lavoro al lavoratore, si debbano prendere in considerazione gli stipendi maturati nell’ultimo anno di prestazione del servizio, comprese le trattenute che il datore di lavoro deve effettuare a qualsiasi titolo, purché si tratti di detrazioni dalla retribuzione ordinaria.
La sentenza della Terza Sezione della Corte Suprema di Giustizia annulla la sentenza n. 028-2022-SSEN-00318, in data 13 ottobre 2022, emessa dalla Prima Sezione del Tribunale del Lavoro del Distretto Nazionale, e rinvia la causa alla Seconda Sezione dello stesso Tribunale.
Per consultare il testo integrale della sentenza, firmata dai magistrati Manuel Alexis Read Ortiz, presidente; Manuel R. Herrera Carbuccia, Moisés A. Ferrer Landrón, Anselmo Alejandro Bello Ferreras e Rafael Vásquez Goico, clicchi qui qui.
